benvenuto nel sito del geom. Cruciata Antonino
raccolta differenziata - dalle tasche degli Alcamesi
Ultimo aggiornamento (Giovedì 01 Gennaio 1970 00:59) Scritto da Administrator Venerdì 04 Novembre 2011 07:56
Comune di Alcamo RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IMMONDIZIA E …... DENARI
Il tenero Giacomo & C . ….. ti aumenta la bolletta dell'ENEL , senza dirtelo , gettando il ricavato 660. mila euro nell'immondizia , raccoglie , immondizia e denari differenziati, l'ATO RIFIUTI CON SERVIZIO IN GESTIONE A AIMERI AMBIENTE
( gruppo Biancamano che si dice essere di proprietà Berlusconi ) che ringrazia ,
i cittadini ., compresa la nuova classe sociale individuata dal sindaco come “ Distillato “....... “ Mussiano “( storcono il muso ) .
interessante delibera del consiglio comunale di Alcamo reperibile all'indirtizzo sottostante
http://www.alcamo.tp-net.it/opengov/upload/allegati/081001/atti/6504_68-11.pdf
dove a fronte di un presunto raggiungimento del 100/100 del costo della raccolta differenziata di immondizia l'amministrazione comunale e i signori consigleri hanno deliberato di aumentare la bolletta enel dell 2011 con un ricarico di circa 40 -50 euro a famiglia a favore DELLA RACCOLTA RIFIUTI,
in considerazione che le accise sotto i 1300 Kw non saranno addizionate .
Mi chiedo e chiedo ai signori legali che abbondanti leggono questo sito E' legittimo che il giono 23 del mese di giugno mi si imponga un pagamento con effetto retroattivo al 1 di gennaio?
Ma dove vanno a finire gli utili dalla vendita di carta cartone , vetro , alluminio , ferro , rame e compost dall 'umido ? Il serzizio non dovrebbe tenere contro di detti utili ?
GEOM. ANTONINO CRUCIATA
raccolta differenziata - dalle tasche degli Alcamesi
Ultimo aggiornamento (Giovedì 01 Gennaio 1970 00:59) Scritto da Administrator Venerdì 04 Novembre 2011 07:56
Comune di Alcamo RACCOLTA DIFFERENZIATA DI IMMONDIZIA E …... DENARI
Il tenero Giacomo & C . ….. ti aumenta la bolletta dell'ENEL , senza dirtelo , gettando il ricavato 660. mila euro nell'immondizia , raccoglie , immondizia e denari differenziati, l'ATO RIFIUTI CON SERVIZIO IN GESTIONE A AIMERI AMBIENTE
( gruppo Biancamano che si dice essere di proprietà Berlusconi ) che ringrazia ,
i cittadini ., compresa la nuova classe sociale individuata dal sindaco come “ Distillato “....... “ Mussiano “( storcono il muso ) .
interessante delibera del consiglio comunale di Alcamo reperibile all'indirtizzo sottostante
http://www.alcamo.tp-net.it/opengov/upload/allegati/081001/atti/6504_68-11.pdf
dove a fronte di un presunto raggiungimento del 100/100 del costo della raccolta differenziata di immondizia l'amministrazione comunale e i signori consigleri hanno deliberato di aumentare la bolletta enel dell 2011 con un ricarico di circa 40 -50 euro a famiglia a favore DELLA RACCOLTA RIFIUTI,
in considerazione che le accise sotto i 1300 Kw non saranno addizionate .
Mi chiedo e chiedo ai signori legali che abbondanti leggono questo sito E' legittimo che il giono 23 del mese di giugno mi si imponga un pagamento con effetto retroattivo al 1 di gennaio?
Ma dove vanno a finire gli utili dalla vendita di carta cartone , vetro , alluminio , ferro , rame e compost dall 'umido ? Il serzizio non dovrebbe tenere contro di detti utili ?
GEOM. ANTONINO CRUCIATA
condannato il comune di Alcamo
Ultimo aggiornamento (Domenica 11 Settembre 2011 07:06) Scritto da Administrator Domenica 11 Settembre 2011 06:38
Sentenza che ha fatto Giurisprudenza quella tra una Cittadina Alcamese a l'amministrazione del comune di alcamo.
A fronte del'attuale e perdurante stato di illegalità e illeggitimità tale che potrebbero raffigurarsi anche fattispecie di reati penali nella gestione del territorio di Alcamo mediante i piani urbanistici non messi in esecuzione da parte della amministrazione del comune .
la Magistratura Amministrativa
ha dichiarato l'illegittimo comportamento tenuto ordinartiamente dal settore urbanistica del comune di Alcamo che non da alcuna risposta o meglio da risposte evasive e elusive alle istanze dei cittadini in merito a richieste di varianti del PRG.
l'obbligo Comune di Alcamo di concludere, per quanto rilevante agli effetti del presente giudizio, il procedimento amministrativo di revisione del P.R.G., secondo quanto specificato in motivazione, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza del Comune obbligato alla scadenza di detto termine, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Trapani o funzionario in servizio presso la medesima Prefettura – U.T.G. dallo stesso delegato, il quale, ad istanza della ricorrente, provvederà in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti nel successivo termine di sessanta giorni.
Condanna il Comune di Alcamo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio e degli onorari di causa, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila e zero centesimi), oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 07263/2010 REG.SEN.
N. 00142/2010 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2010, proposto da Stellino Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Milana, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Noto, n. 12;
contro
il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
PER L’ACCERTAMENTO
«- dell’illegittimità del comportamento di inerzia tenuto dall’Amministrazione convenuta, con riguardo alla richiesta della ricorrente di attribuzione della destinazione urbanistica BR2 al terreno di sua proprietà sito in Alcamo, essendo decaduti i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal piano regolatore generale approvato con D.A. n. 404 del 4 luglio 2001;
- dell’inosservanza colpevole del prescritto termine di conclusione del procedimento, in conformità, anche, a quanto prescritto dall’art. 2 bis della l. n. 241 del 1990, così come introdotto dall’art. 7 della l. n. 69 del 2009.
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA
dell’obbligo dell’Amministrazione, rimasta inerte, di agire in modo conforme a quanto dovuto, nonché per l’adozione di tutte le determinazioni all’uopo necessarie».
Visto il ricorso con il relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 21 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034;
Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;
Udito alla camera di consiglio del 29 aprile 2010 l’Avv. T. Milana per la parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e depositato il successivo 28 gennaio, la ricorrente ha chiesto procedersi alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alcamo sull’istanza dalla stessa presentata tendente ad ottenere una nuova destinazione urbanistica - BR2 - di un appezzamento di terreno di proprietà della stessa, sito in Alcamo, c.da Montagna, e ciò a seguito della dedotta decadenza del vincolo espropriativo sullo stesso precedentemente apposto.
Espone che il terreno in argomento è stato destinato, con il P.R.G. approvato con D.A. n. 404 del 4 luglio 2001 in parte a zona Fi 1.1. («attrezzature ed impianti d’interesse generale»), ed in parte in zona viaria di previsione, e che il relativo vincolo espropriativo sarebbe decaduto per effetto della scadenza del quinquennio di cui al d. P.R. n. 327 del 2001.
Scaduto il termine di efficacia del vincolo, la ricorrente, sempre in punto di fatto, ha esposto di aver chiesto, in data 22 dicembre 2008, al Comune di Alcamo, di pronunciarsi in ordine alla destinazione dell’area di sua proprietà, invitando, ad un tempo, l’Amministrazione a provvedere alla modifica della destinazione da zona Fi 1.1 a zona BR2. A tale istanza ha fatto seguito la comunicazione, datata 18 maggio 2009, con la quale il Comune ha informato la ricorrente di aver avviato il procedimento amministrativo di revisione dello strumento urbanistico, al fine anche di trattare la «problematica […] evidenziata».
2. Il Comune di Alcamo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza camerale del 29 aprile 2010, presente il procuratore di parte ricorrente, che si è rifatto alle già espresse domande e conclusioni, il ricorso, su conforme richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va preliminarmente rilevato che la destinazione urbanistica Fi 1.1 del sito di proprietà della ricorrente impressa dal P.R.G. del 2001 consente, a norma dell’art. 84 delle norme di attuazione annesse al medesimo P.R.G. del Comune di Alcamo, la realizzazione di un asilo nido, e ciò in osservanza di taluni limiti dalla stessa disposizione di piano stabiliti: tale precisazione è necessaria poiché sulla natura di siffatto vincolo – e, per ciò che ci occupa, sull’obbligo o meno per l’Amministrazione di provvedere - le linee interpretative seguite dalla giurisprudenza non sono univoche.
Il Collegio, ben conosce il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sulla natura conformativa od espropriativa di un vincolo proteso alla futura realizzazione di «attrezzature ed impianti d’interesse generale», tale argomento è stato diffusamente trattato nella recente pronuncia di questa Sezione n. 5716/10 le cui linee direttrici, nel senso di ritenere i vincoli di tal guisa aventi natura espropriativa, il Collegio ribadisce.
E’ stato infatti affermato che «la realizzabilità dell’opera o del servizio esclusivamente per opera della mano pubblica o anche del privato (cui va assimilato l’intervento misto) » - quale, per quanto qui di rilievo, può essere la realizzazione di un asilo nido -, «deve essere giudicata non con riferimento all’oggetto specifico della realizzazione (in altre parole all’opus da realizzare), ma alla destinazione di esso e quindi alla sua idoneità a soddisfare anche il diritto soggettivo di proprietà, oltre che l’interesse pubblico» (cfr. anche C.g.a., dec. 19 dicembre 2008, n. 1113, ivi richiamata).
Il carattere espropriativo del vincolo fa sì che alla sua decadenza consegua l’obbligo del Comune di procedere alla nuova pianificazione dell’area, rimasta priva di disciplina urbanistica.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso Comune ad aver ritenuto l’istanza della ricorrente generatrice dell’obbligo dello stesso di provvedere, avendo, infatti, comunicato l’intervenuto avvio del procedimento di revisione dello strumento urbanistico all’interno del quale la pretesa dedotta in giudizio dovrà costituire oggetto di valutazione.
5. Ciò detto, non può che concludersi che sul Comune di Alcamo gravi l’obbligo di concludere il procedimento avviato e reso oggetto di apposita comunicazione (prot. n. 29032 del 18 maggio 2009), mediante adozione di un provvedimento espresso di attribuzione di una destinazione urbanistica al sito di proprietà della ricorrente, identificato al NCT Comune di Alcamo, foglio n. 71, particelle 1251 ex 28/c, 1250 ex 28/b, 1252 ex 29/a: il ricorso, quindi, per questa parte è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza formulata dalla ricorrente.
6. Inammissibile va invece ritenuta la domanda di accertamento della sostanziale fondatezza della pretesa attribuzione della destinazione urbanistica BR2 all’area di che trattasi, e ciò poiché l’attività di pianificazione, per le articolate e complesse valutazioni tecniche ed amministrative che la caratterizzano, è connotata da un alto grado di discrezionalità, il cui esercizio, invero, esula in linea generale dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che, in materia, esercita una giurisdizione non di merito (Cons. St., IV, 10 ottobre 2007, n. 5310).
7. Le spese seguono la regola della soccombenza di cui all’art. 92 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato;
- dichiara l’obbligo del Comune di Alcamo di concludere, per quanto rilevante agli effetti del presente giudizio, il procedimento amministrativo di revisione del P.R.G., secondo quanto specificato in motivazione, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza del Comune obbligato alla scadenza di detto termine, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Trapani o funzionario in servizio presso la medesima Prefettura – U.T.G. dallo stesso delegato, il quale, ad istanza della ricorrente, provvederà in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti nel successivo termine di sessanta giorni.
Condanna il Comune di Alcamo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio e degli onorari di causa, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila e zero centesimi), oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre al rimborso del contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario
Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
CASTELLO DEI CONTI DI MODICA
Ultimo aggiornamento (Giovedì 01 Gennaio 1970 00:59) Scritto da Administrator Domenica 21 Agosto 2011 16:46
ALCAMO :CASTELLO DEI CONTI DI MODICA700 MILA EURO DI BUONE INTENZIONI
Se qualcuno se lo ricorda il castello dei conti di modica è stato per un decennio avvolto da ponteggi in quanto oggetto di restauro da parte del ministero dei beni culturali grazie allo interessamento della allora senatrice Bono Parrino che dispose un finanziomento dei ben 30 miliardi delle vecchie lire .
Per anni ha fatto bella mostra di se il cartello con il nome della ditta esecutrice dei lavori la FONDEDILE SPA ( di proprietà di certo Paolo Cirino Pomicino ex Ministro DC ) già assorbita nella ICLA spa nel recente passato la Fondedile è stata oggetto di indagini da parte della squadra mobile di Caltanissetta e del Ros dei carabinieri di Palermo, il cui risultato era finito davanti all’allora procuratore aggiunto di Palermo Giovanni Falcone, il quale si trova a leggere nomi di mafiosi eccellenti quali Angelo Siino, uomo di Totò Riina per gli appalti, e nomi di aziende di livello nazionale, come la stessa Fondedile.
Il capo zona di questa società per la Sicilia risulta essere tale Gaspare Di Caro Scorsone, già denunciato per associazione per delinquere di stampo mafioso. Tratto da http://digilander.libero.it/altavoracita/ditutto/g-carb14.htm#head che posta alcune considerazioni del Giudice Ferdinando Imposimato nel suo libro “ Corruzione a Alta Velocità “
Permettetemi un dubbio ma con 30 miliardi di lire di restauri come mai dopo pochi anni il castello sembra che crolli , il sottosuolo di Piazza della Repubblica è notoriamente un piatto di travertino – vedi periza geologica propedeutica al famoso progetto di realizzare un parcheggio sotterraneo .- la fondedile quali lavori di consolidamento ha fatto ?
Eppoi , visto e considerato che sembra che crolli proprio la parte oggetto di restauro , perchè non fare un crollo controllato e ripristinarte la immaggine del Castello del tutto crollato , come in effetti lo vogliono gli alcamesi intitolandolo “ luogo del potere decaduto “ .
Certamente soldi della protezione civile – come da ordinanza del presidente del consiglio dei Ministri 2011 per la messa in stato di sicurezza Antisimica per le umili dimore dei Cittadini Alcamesi non ve ne sono e il comune di Alcamo ha “ dimenticato “ di fare il bando ma per il castello si troveranno , ha subito presentato istanza , e poi sono spendibili con ordinanza di Protezione Civile , senza rendiconto e controlli da parte di messuno , daltronde ripristiniamo castelli perchè non ripristinare la forma mentes del Castellano ? ( e dei servi del Castellano )
Antonino Cruciata
onesti cittadini commissionano pratiche edilizie a................. ingegneri inesistenti
Ultimo aggiornamento (Mercoledì 20 Luglio 2011 17:54) Scritto da Administrator Mercoledì 20 Luglio 2011 17:46
onesti cittadini commissionano pratiche edilizie a................. ingegneri inesistenti
Scoperchiato anche nelle nostre zone
" ad alta densità politico-mafiosa "
il vaso di Pandora della diffusa corruzione nel settore tecnico con semplicità efficacia ed efficienza.
L’ing. Francesca Usticano, neo-responsabile dell’UTC di Isola delle Femmine dopo le dimissioni dell’arch. D’Arpa, con lettera protocollo n. 75 del 9 maggio 2011, chiede al signor Gaetano Loria di fornire adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di ingegnere: diploma di laurea, certificato di abilitazione e certificato di iscrizione ad albo professionale. La richiesta si è resa necessaria perché agli atti dell’Ufficio Tecnico esistono numerose pratiche edilizie commissionate dai cittadini e i cui elaborati tecnici sono a firma dell’ingegnere Gaetano Loria con iscrizione n. 2974 all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Palermo. Dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo fanno saper che “…Gaetano Loria non risulta iscritto quest’Albo e il numero di iscrizione 2974 identifica un altro professionista cancellato per dimissioni nel 1985” (nota prot. n. 563 del 23.03.2011).
C'è da chiedersi come ha fatto un UFFICIO TECNICO COMUNALE a non accorgersi di nulla per decenni. Che abbiano lavorato
" intra menia " ? .
nel senso che i tecnici comunali si istruiscono le pratiche ( timbri finti ) e poi ( ovviamente ) se li approvano.
( e tu paghi collegio o ordine , e cassa previdenza )
Alla luce di quanto sopra è necesario introdurre immediatamente elementi di controllo pubblico sullo operato degli Uffici Tecnici delle Pubbliche Amministrazioni mediante pubblicazione in internet di report mensili e annuali dei nominativi dei tecnici privati e il numero delle pratiche esistate loro dagli Uffici .
geom. Antonino Cruciata.
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